Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione, di installare pannelli solari o di sostituire impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia Vaillant, sono previste detrazioni fiscali.

I contribuenti che eseguono interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, possono accedere ad una detrazione delle spese sostenute dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires), il cosiddetto Ecobonus.

L’importo da portare in detrazione dalle imposte varia in base alle caratteristiche dell’intervento e le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 (L. 30 /12/2020, n. 178) che proroga per tutto il 2021 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Confermata la detrazione Irpef e Ires per l’efficienza energetica nella misura del 65% o 50% e confermate le modalità applicative precedentemente in vigore, con efficacia fino al 31 dicembre 2021.

Se le caldaie a condensazione, oltre ad essere almeno in classe A, vengono abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%.

Attenzione!

Rimane l’obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto dal Decreto 19/02/2007 (art.9 lettera b) in attuazione della Legge 296/2006.

Per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l’ecobonus.

Importi massimi detraibili per tipologia di intervento:

  • Pannelli solari per la produzione di acqua calda: 60.000 euro.
  • Caldaie a condensazione: 30.000 euro
  • Pompe di calore ad alta efficienza: 30.000 euro

Documentazione da inviare all’ENEA

Entro 90 giorni dal termine dei lavori (intendendo per termine dei lavori la data di rilascio della Dichiarazione di Conformità) è necessario trasmettere all’ENEA la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007) attraverso il sito detrazionifiscali.enea.it.

Documentazione da conservare

In caso di impianti di potenza utile nominale non superiore a 100 kW:

  • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).
  • Ricevuta di invio tramite internet (con codice CPID) o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
  • Asseverazione del costruttore della caldaia che attesti il rispetto dei requisiti di rendimento.
  • Asseverazione del produttore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei requisiti, documento consegnato dalla ditta installatrice.
  • Le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
  • Copia del bonifico di pagamento delle fatture che riporta la seguente causale: “Sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione. Intervento previsto dall’art.1 comma 347 Legge n° 296/06, Legge Finanziaria 2007 e 2008. Fattura n° XXXX del giorno-mese-anno. Codice fiscale del beneficiario della detrazione. Il numero di Partita IVA/Codice Fiscale del soggetto a cui si è effettuato il bonifico (ditta installatrice).”

Se il richiedente è una persona fisica il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

  • Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta installatrice, completa di note e allegati obbligatori per poter essere ritenuta valida come Relazione tecnica semplificata. (D.Lgs. 192/05 ss.mm.ii.)

Visita il sito dell’Agenzia delle Entrate per approfondire l’argomento e scaricare la guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.