Il decreto-legge 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” è stato convertito nella Legge n. 77/2020 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/07/2020.
Il decreto incrementa al 110% la detrazione per le spese sostenute per specifici interventi di riqualificazione energetica.
La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 /12/2020, n. 178) ha introdotto una proroga della detrazione superbonus fino al 30 giugno 2022 (fino al 31 dicembre 2022 per gli istituti autonomi case popolari IACP) e per la parte di spesa sostenuta nel 2022 la detrazione viene ripartita in quattro quote annuali di pari importo e non più in cinque.
È possibile inoltre godere di ulteriori proroghe delle scadenze della detrazione superbonus:
- • Per gli interventi realizzati dai condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano eseguito lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022.
- • Per gli interventi realizzati dagli IACP che al 31 dicembre 2022 abbiano realizzato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la scadenza è fissata al 30 giugno 2023.
Chi può fruire del Superbonus 110?
✓ I condomìni
✓ Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due)
✓ Gli Istituti autonomi case popolari (IACP)
✓ Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
✓ Il terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)
✓ Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Quali tipologie di immobili possono fruire del Superbonus 110?
✓ Parti comuni di un edificio
✓ Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa
✓ Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. «villette a schiera»).
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Quali interventi di riqualificazione energetica sono agevolati al 110%?
a) Interventi di isolamento termico di almeno il 25% delle superfici lorde disperdenti dell’involucro, orizzontali e inclinate. L’agevolazione riguarda l’intero edificio e/o l’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (per esempio le villette a schiera);
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
c) Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. «villette a schiera»), di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno in classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.
Si precisa che per tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’Ecobonus eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei tre interventi sopra previsti (a, b, c) le percentuali di detrazione previste dalla norma (50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) si innalzano al 110%.
Qualora l’edificio sia sottoposto a vincoli (culturali/paesaggistici ex DLgs 42/2004) o gli interventi siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica agli interventi del presente punto anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno una delle tre tipologie sopra evidenziate, fermo restando l’obbligo del miglioramento della classe energetica.
Quali requisiti devono avere gli interventi di riqualificazione energetica per accedere al Superbonus 110%?
- Rispettare le prescrizioni del “decreto requisiti” pubblicato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
- Assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
Per gli interventi di Superbonus 110%, è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati che attesti:
- Il rispetto dei requisiti minimi previsti
- La congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori ai sensi del “decreto asseverazioni” pubblicato dal Ministro dello Sviluppo Economico.
Quali sono i limiti di spesa per gli interventi che accedono al Superbonus 110%?
✓ Per gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»);
fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità;
fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari.
✓ Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
fino a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari,
fino a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
✓ Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, eseguiti su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»), la detrazione è calcolata su un ammontare di spese fino a 30.000 euro.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Come avviene la detrazione Superbonus 110?
La detrazione Superbonus 110% è ripartita in 5 quote annuali di pari importo (per la parte di spesa sostenuta nel 2022 la detrazione viene ripartita in 4 quote annuali)
Vengono ammessi, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in 5 o 4 anni) lo “sconto in fattura”, e la cessione del credito d’imposta a terzi, ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Visita il sito dell’Agenzia delle Entrate per approfondire l’argomento e scaricare la guida “Superbonus 110%”.